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Il futuro dei dirigenti: Accordo sul CCNL dei dirigenti di aziende industriali

Il Verbale di accordo 26 marzo 2003 che ha definito il rinnovo della parte economica — secondo biennio — del Ccnl 23 maggio 2000, indicato le linee di indirizzo del prossimo rinnovo contrattuale che possono essere così riepilogate:

a.  una nuova considerazione della figura del dirigente: il ruolo, la natura e lo status del dirigente devono trovare nel Ccnl la garanzia di una specifica tutela integrativa per ogni aspetto di natura previdenziale, di tipo assistenziale, in specie per quanto riguarda il sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria nonché per ogni aspetto relativo ad un adeguato livello di formazione professionale continua, finalizzato anche alla occupabilità, ed infine riferito alla assistenza sanitaria;

b.  la modificazione della struttura della Parte Seconda — Trattamento economico del C.C.N.L., previa l’adozione dei provvedimenti legislativi (Avvisi Comuni) occorrenti per il raggiungimento di obiettivi di cui al punto 1. Le parti hanno, infatti, valutato che:

- l’impegno economico necessario per il raggiungimento di tali obiettivi comporta l’esigenza di orientare prevalentemente in questo senso le risorse economiche disponibili nell’ambito del predetto contratto;
- stante la specificità e la peculiarità del rapporto di lavoro dirigenziale, la dinamica retributiva, nell’ambito di tale rapporto, è direttamente definita a livello individuale tra singola impresa e singolo dirigente;
- occorre ridefinire il “trattamento economico” non più come determinazione del minimo retributivo contrattuale bensì quale trattamento minimo complessivo di garanzia da adeguare con periodicità pluriennale in applicazione di criteri e parametri contrattualmente definiti tra le parti. I previsti adeguamenti, pertanto, verrebbero corrisposti, fino a concorrenza, esclusivamente ai dirigenti con una retribuzione annua individuale di fatto inferiore al trattamento minimo complessivo di garanzia;

c.  la valenza sostanziale dell’attuale impianto e assetto riferiti alla parte normativa dello “svolgimento del rapporto, ferma restando, naturalmente, la possibilità di apportare degli aggiornamenti su specifici aspetti che risultassero di reciproco interesse delle parti.

Non si tratta, quindi, semplicemente di apportare delle modifiche e delle integrazioni alla normativa contrattuale collettiva allo scopo di tutelare al meglio gli interessi della categoria, ma il passo è ben più ambizioso. Si tratta, infatti, di dare avvio a un nuovo modello contrattuale e a un nuovo sistema di relazioni industriali, che richiede di fare delle scelte strategiche.
Viene delineata una figura di dirigente che, pur restando giuridicamente un dipendente, è maggiormente orientato al mercato, più disposto a misurarsi con i risultati dell’impresa in cui opera e, quindi, a condividerne i rischi. Il contratto collettivo viene percepito, pertanto, come lo strumento utile, per tanto per garantire la dinamica della retribuzione del dirigente, affidata, fatta salva una soglia minima di garanzia, alla contrattazione individuale, quanto, piuttosto, per accrescere, valorizzare e tutelare lo status complessivo del dirigente stesse. Questo attraverso la garanzia di specifiche tutele non solo sul versante della previdenza e della assistenza sanitaria integrativa, che andranno opportunamente rafforzate, ma anche e soprattutto per tutelare la sua professionalità, per migliorare le proprie competenze allo scopo di salvaguardare la propria occupabilità e per sostenere adeguatamente il dirigente, in caso di perdita del posto di lavoro, non solo sul piano economico ma anche attraverso idonei strumenti atti a favorire, nel più breve tempo possibile, l’incontro tra domanda e offerta di lavoro manageriale.
Si tratta, quindi, di un passaggio contrattuale di più ampio respiro, che delinea un mutamento culturale della figura e del ruolo del dirigente e che ha anche l’ambizione di cercare di interpretare le nuove attese e i valori emergenti del ruolo manageriale in una realtà economica in continua evoluzione.



E´ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2003 il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali che autorizza le Regioni ad attingere al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili.

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 Settembre 2003 il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali che autorizza le Regioni ad attingere al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili.
Il Fondo, per il cui finanziamento è autorizzata la spesa di euro 30.987.414 per l'anno 2003, è stato istituito dall'art. 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, che ha riformato tutta la materia del collocamento obbligatorio introducendo anche il cosiddetto collocamento mirato per i disabili.

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