Il futuro dei dirigenti: Accordo sul CCNL dei dirigenti
di aziende industriali
Il Verbale di accordo 26 marzo 2003
che ha definito il rinnovo della parte economica — secondo biennio
— del Ccnl 23 maggio 2000, indicato le linee di indirizzo del prossimo
rinnovo contrattuale che possono essere così riepilogate:
a. una nuova considerazione
della figura del dirigente: il ruolo, la natura e lo status del
dirigente devono trovare nel Ccnl la garanzia di una specifica tutela
integrativa per ogni aspetto di natura previdenziale, di tipo assistenziale,
in specie per quanto riguarda il sostegno al reddito in caso di
disoccupazione involontaria nonché per ogni aspetto relativo ad
un adeguato livello di formazione professionale continua, finalizzato
anche alla occupabilità, ed infine riferito alla assistenza sanitaria;
b. la modificazione
della struttura della Parte Seconda — Trattamento economico del
C.C.N.L., previa l’adozione dei provvedimenti legislativi (Avvisi
Comuni) occorrenti per il raggiungimento di obiettivi di cui al
punto 1. Le parti hanno, infatti, valutato che:
- l’impegno economico necessario
per il raggiungimento di tali obiettivi comporta l’esigenza di orientare
prevalentemente in questo senso le risorse economiche disponibili
nell’ambito del predetto contratto;
- stante la specificità e la peculiarità
del rapporto di lavoro dirigenziale, la dinamica retributiva, nell’ambito
di tale rapporto, è direttamente definita a livello individuale
tra singola impresa e singolo dirigente;
- occorre ridefinire il “trattamento
economico” non più come determinazione del minimo retributivo contrattuale
bensì quale trattamento minimo complessivo di garanzia da adeguare
con periodicità pluriennale in applicazione di criteri e parametri
contrattualmente definiti tra le parti. I previsti adeguamenti,
pertanto, verrebbero corrisposti, fino a concorrenza, esclusivamente
ai dirigenti con una retribuzione annua individuale di fatto inferiore
al trattamento minimo complessivo di garanzia;
c. la valenza sostanziale
dell’attuale impianto e assetto riferiti alla parte normativa dello
“svolgimento del rapporto, ferma restando, naturalmente, la possibilità
di apportare degli aggiornamenti su specifici aspetti che risultassero
di reciproco interesse delle parti.
Non si tratta, quindi, semplicemente di
apportare delle modifiche e delle integrazioni alla normativa contrattuale
collettiva allo scopo di tutelare al meglio gli interessi della
categoria, ma il passo è ben più ambizioso. Si tratta, infatti,
di dare avvio a un nuovo modello contrattuale e a un nuovo sistema
di relazioni industriali, che richiede di fare delle scelte strategiche.
Viene delineata una figura di dirigente che, pur restando giuridicamente
un dipendente, è maggiormente orientato al mercato, più disposto
a misurarsi con i risultati dell’impresa in cui opera e, quindi,
a condividerne i rischi. Il contratto collettivo viene percepito,
pertanto, come lo strumento utile, per tanto per garantire la dinamica
della retribuzione del dirigente, affidata, fatta salva una soglia
minima di garanzia, alla contrattazione individuale, quanto, piuttosto,
per accrescere, valorizzare e tutelare lo status complessivo del
dirigente stesse. Questo attraverso la garanzia di specifiche tutele
non solo sul versante della previdenza e della assistenza sanitaria
integrativa, che andranno opportunamente rafforzate, ma anche e
soprattutto per tutelare la sua professionalità, per migliorare
le proprie competenze allo scopo di salvaguardare la propria occupabilità
e per sostenere adeguatamente il dirigente, in caso di perdita del
posto di lavoro, non solo sul piano economico ma anche attraverso
idonei strumenti atti a favorire, nel più breve tempo possibile,
l’incontro tra domanda e offerta di lavoro manageriale.
Si tratta, quindi, di un passaggio contrattuale
di più ampio respiro, che delinea un mutamento culturale della figura
e del ruolo del dirigente e che ha anche l’ambizione di cercare
di interpretare le nuove attese e i valori emergenti del ruolo manageriale
in una realtà economica in continua evoluzione.
E´ stato pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2003 il decreto del Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali che autorizza le Regioni ad
attingere al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili.
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
del 15 Settembre 2003 il decreto del Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali che autorizza le Regioni ad attingere al Fondo
per il diritto al lavoro dei disabili.
Il Fondo, per il cui finanziamento è autorizzata la spesa
di euro 30.987.414 per l'anno 2003, è stato istituito dall'art.
13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, che ha riformato
tutta la materia del collocamento obbligatorio introducendo anche
il cosiddetto collocamento mirato per i disabili.