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Ma quali aspetti legali
sono connessi al concetto di flessibilità?
La flessibilità interna è fondamentalmente definita dalla mobilità del lavoratore,
mobilità che si fonda sul concetto di "ius variandi", con il quale si indica il mutamento di
mansioni, vale a dire il diritto del management di modificare i compiti e le responsabilità del
dipendente, anche in relazione a nuove esigenze dell'impresa da
riorganizzare. A tal proposito l'art. 2103 del codice civile afferma che "il prestatore
di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle
corrispondenti alla categoria superiore successivamente acquisita ovvero a mansioni
equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione".
Si tratta di una norma di carattere imperativo che non ammette deroghe neanche per volontà del
dipendente (ciò con l'unica eccezione di accordi sindacali stipulati nell'ambito di procedure
di mobilità al fine di salvaguardare i livelli occupazionali).
Il prestatore di lavoro dequalificato ha dunque la possibilità di chiedere un adeguato
risarcimento del danno subito (sia in senso professionale che, se ve ne sono i presupposti, in
senso morale), nonché di chiedere l'immediata assegnazione a mansioni equivalenti.
L'art. 2103 tutela anche il diritto del dipendente che ha svolto mansioni superiori ad ottenerne
l'assegnazione definitiva purché siano decorsi almeno tre mesi e purché
l'assegnazione non sia avvenuta in sostituzione di prestatori di lavoro temporaneamente assenti
con diritto alla conservazione del posto (quali, ad esempio, dipendenti che stanno assolvendo il servizio militare, puerpere, dipendenti in malattia).
Solo in conclusione l'art. 2103 si occupa del trasferimento del dipendente, disponendo
che il prestatore di lavoro non possa essere "trasferito da un'unità produttiva ad un'altra
se non per comprovate ragioni tecniche, produttive e organizzative".
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